|
|
 |
Lucia 0812253140
|
|
Delega di pagamento
Vantaggi
Il prestito con delega di pagamento è una formula di finanziamento che permette di alzare il limite imposto dalla Cessione del Quinto di Stipendio, consentendo di ottenere prestiti più consistenti. È una tipologia di finanziamento, che si colloca nell’ambito del credito al consumo e deve il suo nome alla modalità di rimborso del prestito. Infatti, il debitore delega il proprio datore di lavoro a rimborsare il finanziamento ottenuto trattenendo dal proprio stipendio una quota fissa per una durata stabilita nel contratto di prestito.
Si tratta di un secondo finanziamento, studiato appositamente per permettere l’addebito di una rata superiore al quinto dello stipendio, già impegnato dalla cessione. Si può arrivare così fino ad una quota per un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.
|
|
|
|
Normativa
Nel Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento negli articoli 1269 "Delegazione di pagamento" e 1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel D.P.R. 180/50, all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolariâ€. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Nel 1996 il Ministero del Tesoro ha iniziato, con l’emanazione delle circolari n. 46 e n. 63, il processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione proseguito poi nel 1998 con l'emissione della Circolare n. 29 e nel 2003 con la Circolare n. 37 prevedendo una serie di regole tra le quali il pagamento di un onere da porre a carico degli enti finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi e l’obbligo della stipula di una convenzione scritta tra l’amministrazione statale e l’E nte (banca o intermediario finanziario).
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.
Circolare n. 46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l’a mmissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all’amministrazione siano riconosciuti gli oneri a carico dell’ente erogatore mediante apposita convenzione.
Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti in oggetto (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’a mministrazione terza ceduta); ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Infine, si stabiliscono alcune clausole da inserire nelle Convenzioni ed aspetti procedurali.
Circolare n. 29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a carico del delegatario.
Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna inoltre gli importi conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri.
Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito ribadendo ulteriormente i limiti di cedibilità .
Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo prestito ex lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è meramente indicativa.
Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: regolamenta aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diversa clausola in convenzione.
Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006 si specifica che, in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Circolare n. 654 del 20 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione centrale dei Servizi Vari: ha chiarito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a tutti gli Uffici scolastici regionali quanto stabilito dalla Circolare 13, specificando che in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice civile. |
|
|