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21/06/2010 - Agevolazione prima casa solo con la residenza

Chi ha tempo, non aspetti tempo. Un noto proverbio che calza a pannello quando si tratta di agevolazioni sulla prima casa e di modalita’ da seguire per richiederle. Il Fisco continua, infatti, a ribadire che in tema di bonus fiscali legati all’abitazione non solo non ci sono scuse che tengano, ma i proprietari devono attenersi diligentemente a tutte le procedure previste dalla normativa. In primis a quella legata alla tempistica, dal momento che trasferire la residenza in ritardo fa perdere il bonus.

Questo e’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14399 del 15 giugno 2010, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria contro un contribuente che, pur avendo richiesto prontamente la residenza, l’aveva ottenuto solo dopo il decorso dei termini, vale a dire dopo un anno dall’acquisto dell’immobile. Un termine ultimo che, va comunque ricordato, negli scorsi anni e’ stato elevato a 18 mesi.
La storia e’ nota.
Un contribuente che ha acquistato casa il 2 novembre 1998, ha aspettato solamente il 19 aprile 1999 per chiedere la residenza al Comune, pur abitando gia’ nell’immobile.
Cosi’, in prima istanza, l’amministrazione comunale gli ha negato la concessione della residenza, costringendolo a rifare la domanda il 17 febbraio 2000, per poi comunque ottenerla.
Un ritardo che, tuttavia, e’ costato molto caro al proprietario dal momento che questo slittamento ha fatto superare il termine ultimo per potere richiedere le agevolazioni sulla prima casa. Va, infatti, ricordato che, all’epoca dei fatti, la tempistica per richiedere il bonus era di 12 mesi.
Per questo motivo il fisco ha notificato al contribuente una rettifica dell’imposta di registro (pagata in misura ridotta al 3% perche’ applicata sulla prima casa) che lui ha quindi impugnato.
E se in primo grado i giudici gli avevano dato torto, poi le cose sono andate meglio davanti alla Commissione tributaria regionale (Ctr) che gli ha annullato la rettifica.
E veniamo ai giorni nostri, poiche’ contro questa decisione il fisco ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sottolineato che “in tema di imposta di registro ai sensi del comma II bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131 che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell’art. 2 del dl 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 - la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza. Quindi, attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica puo’ essere riconosciuta alla realta’ fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto”.
In altre parole i supremi Giudici hanno dato ragione all’Amministrazione Finanziaria spiegando che richiedere l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa non conta nulla se il contribuente abbia presentato la richiesta di trasferimento entro i termini previsti o se dimostrare di averci effettivamente abitato. L’unica certezza che conta e’ l’ottenimento della residenza entro e non oltre i 18 mesi dalla data di acquisto.
Fonte Miaeconomia.it
 
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