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30/10/2010 - Al via il fondo di solidarieta' per i mutui

Ci sono voluti prima 32 mesi per redigerne il regolamento di attuazione, approvato con la Finanziaria 2008, l’ultima del Governo Prodi. E poi circa due mesi affinche’ il ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo l’entrata in vigore del regolamento dal 2 settembre, ne pubblicasse le linee guida per la presentazione e l’istruttoria di accesso e i moduli da compilare.
Ma alla fine il Fondo di solidarieta’ per i mutui prima casa vedra’ la luce a partire da 15 novembre 2010. Da questa data, infatti, le famiglie italiane in difficolta’ con il pagamento delle rate per la perdita del lavoro o altri eventi sfavorevoli potranno recarsi in banca e presentare la richiesta della sospensione dei pagamenti.
Un’iniziativa che, nonostante sia stata pensata per soccorrere le famiglie durante i mesi piu’ bui della crisi che si e’ abbattuta sull’Italia, continua cosi’ a far sperare tutti i cittadini schiacciati dalle rate dei mutui. Basti pensare che - secondo l’indagine realizzata da Acri e Ipso in occasione della Giornata mondiale del risparmio - ancora oggi il 69% degli italiani dichiara che dall’attuale condizione di difficolta’ economica non si uscira’ non prima di quattro anni. Mentre il 26% ha dichiarato che nell’ultimo anno ha dovuto far ricorso a debiti per fronteggiare le spese.
Cosi’, per tutti gli italiani interessati dalla possibilita’ di accedere a questa agevolazioni, meglio ricordare chi sono i soggetti beneficiari, i requisiti per l’accesso all’agevolazione, l’ammontare del beneficio, gli adempimenti a carico delle banche, i casi in cui scattera’ la revoca delle agevolazioni e le modalita’ di presentazione della domanda.
In particolare, possono accedere al beneficio i titolari di un mutuo che non sia superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, che abbiano un indicatore Isee non superiore ai 30mila euro relativo ad un immobile non di lusso e che, successivamente alla stipula del contratto, siano impossibilitati a pagare le rate per una serie determinata di eventi che vanno dalla perdita del posto di lavoro (per i lavoratori a tempo indeterminato) alla scadenza del contratto (per i parasubordinati o assimilati che non siano riusciti a stipulare nuovi rapporti di lavoro per almeno tre mesi).
Il Fondo viene esteso anche ai prestiti cointestati (in questo caso e’ sufficiente che uno solo dei mutuatari possieda i requisiti), a quelli che nel corso del tempo sono stati oggetto di cartolarizzazione, di surroga o di rinegoziazione con la stessa banca. La sospensione puo’ inoltre essere richiesta non piu’ di due volte, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, anche da chi e’ rimasto indietro con le rate (a patto che non sia iniziato il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento) e da chi ha gia’ usufruito di agevolazioni simili come il Piano famiglie lanciato dall’Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori.
Ma si puo’ chiedere la sospensione anche in caso di morte e nei casi di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare il cui reddito rappresenti il 30% di quello complessivo. O ancora a causa del pagamento di spese mediche, di assistenza domiciliare, non inferiori a 5mila euro o per spese di manutenzioni sostenute per opere indifferibili per almeno 5mila euro.
Altro caso che fa scattare i requisiti per l’accesso al Fondo di solidarieta’ e’ costituito dall’aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, “direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili”.
Per quanto riguarda, invece, la modalita’ di presentazione della domanda va detto che la richiesta deve essere portata direttamente presso la banca che ha erogato il mutuo. L’istituto poi, entro 10 giorni, dovra’ inviare la richiesta di autorizzazione al gestore del Fondo che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascera’ entro 15 giorni il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate e imputera’ alla disponibilita’ del Fondo l’importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dall’istituto di credito. Ottenuto il via libera, entro 5 giorni dall’ok la banca comunichera’ al beneficiario la sospensione.
Esaurito poi il periodo di sospensione, una volta che il beneficiario avra’ ripreso il pagamento delle rate, la banca comunichera’ al gestore, entro 5 giorni, l’ammontare dei costi complessivamente sostenuti e ne chiedera’ il rimborso che dovra’ arrivare, si legge nel regolamento, entro 15 giorni dalla sua richiesta.
Capitolo a parte per il calcolo degli interessi. Il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Vale a dire l’Euribor per quelli a tasso variabile, l’Irs per i fissi, per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile) il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione, mentre per i prestiti bilanciati (cioe’ tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili) si applica l’Irs.
La sospensione non comporta comunque l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Fonte Miaeconomia.it

 
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