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21/08/2010 - Al via il Fondo di solidarieta per i mutui

Buone notizie per le famiglie ancora schiacciate dal peso insostenibile delle rate del mutuo di casa. Bollettini che, a causa della crisi, non sono piu’ onorati a fine mese. Ma da ieri, dopo oltre tre anni di attesa, il Fondo di solidarieta’ per i mutui prima casa ha visto la luce con la pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Il progetto che, iniziera’ comunque a funzionare a partire dal 2 settembre, era stato infatti proposto nel 2007 da Federica Rossi Gasparrini, presidente di Donneuropee-Federcasalinghe ed approvato con la Finanziaria 2008, l’ultima del Governo Prodi. Ma poi una serie di rinvii e di intoppi burocratici ne aveva ostacolato il cammino.

Il tutto mentre era scoppiato lo tsunami economico-finanziario che stava facendo schizzare i tassi sui mutui. Tanto che l’Euribor era salito al 5%, contro l’attuale 0,9%.

Cosi’, nonostante il peggio per i mutuatari e’ passato, potendo contare anche sul Piano famiglia dell’Associazione bancaria italiana, c’e’ ora anche il via libera a questo nuovo fondo, il cui provvedimento e’ stato firmato dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti.

E, in proposito, va subito detto che il Fondo di solidarieta’ presenta alcune caratteristiche piu’ conveniente rispetto a quelle varate dall’Abi lo scorso gennaio. Per esempio sul fronte delle condizioni di accesso, e’ possibile sospendere fino a 18 mesi le rate dei finanziamenti fino a 250mila euro, mentre il Piano delle banche prevede un limite a 150mila.

Piu’ ampie anche le situazioni che possono portare allo stop dei pagamenti. La perdita del posto di lavoro, morte o condizioni di non autosufficienza di un familiare non devono, infatti, necessariamente essersi verificate nel corso del 2009-2010, ma anche precedentemente.

L’accesso al Fondo puo’ inoltre essere richiesto anche in caso di pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare superiori a 5mila euro all’anno o di ristrutturazioni straordinarie dell’immobile oggetto di mutuo. Oppure anche in seguito a un aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili.

Ma la differenza piu’ significativa sta nel trattamento degli interessi che maturano durante la sospensione. Se nel Piano Famiglie restano a carico del mutuatario, che puo’ versarli durante lo stop o quando riprendera’ a versare le rate, in caso di adesione al Fondo di solidarieta’ saranno invece interamente a carico della banca, che potra’ a sua volta richiedere il rimborso al Fondo (per il quale sono stati stanziati 20 miliardi), ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioe’ all’Euribor o all’Irs). Mentre allo spread, cioe’ al guadagno, gli istituti di credito dovranno rinunciare.

Vediamo, quindi, nello specifico cosa prevede il Fondo.

Per accedere al beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Bisogna avere il titolo di proprieta’ sull’immobile oggetto del contratto di mutuo; la titolarita’ di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. Sono previsti, tra gli altri, anche i casi di perdita di posto del lavoro, di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.

Il beneficiario deve, quindi, presentare domanda di sospensione alla banca presso la quale e’ in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito: www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa.

In particolare, si puo’ accedere al beneficio anche nel caso in cui ci sia un aumento della rata del mutuo, a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

 

Fonte Miaeconomia.it

 
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