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04/02/2010 - Ecco i chiarimenti sulla moratoria dei mutui

Partito il 1° febbraio il Piano famiglie, che prevede la sospensione del mutuo per chi ha perso il posto di lavoro, ha subito la cassa integrazione o altri eventi sfavorevoli, l’Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare con 21 risposte ai quesiti piu’ frequenti posti dai cittadini (all’indirizzo di posta elettronica sospensionemutui@abi.it) sulle principali modalita’ operative connesse alla moratoria.

Sulla carta, infatti, questa iniziativa rappresenta un’ancora di salvezza efficace per tutte le famiglie indebitate, dal momento che possono stoppare per 12 mesi il pagamento delle rate. Ma nella realta’ i paletti imposti sono molti e spetta poi alle banche andare in soccorso dei mutuatari, dimostrando una certa flessibilita’ su alcuni vincoli come l’importo massimo del mutuo o il reddito del cliente.
Vediamo, quindi, alcune casi presi in considerazione dall’Abi, non dimenticando mai di sottolineare che gli istituti di credito aderenti al Piano possono comunque proporre delle condizioni migliorative - ad esempio sul limite del reddito o sull’importo di mutuo - indipendentemente dalla possibilita’ di prevedere la sospensione integrale prevista (quota capitale e quota interessi) o solamente quella della quota capitale.
Le banche che, quindi, ampliano il range degli eventi - oggetto di sospensione dei mutui - devono sempre indicarli nel modulo di adesione. E, in proposito, va detto che e’ possibile applicare delle condizioni migliorative anche in un momento successivo all’adesione da parte della banca.
L’Abi chiarisce, altresi’, che il limite previsto di 150mila euro dei mutui idonei all’iniziativa di sospensione si riferisce all’importo originario. E che in caso di cointestazione, la sospensione va effettuata su richiesta e per un evento che riguarda il solo cittadino con un reddito inferiore a 40.000 euro annui. Questo imponibile e’, infatti, da intendersi per singolo mutuatario. Cosi’ anche se un contraente guadagna 45 mila, ma l’altro intestatario 25 mila, la sospensione e’ fattibile.
Per quanto riguarda le condizioni da applicare in caso di rate scadute, va sottolineato che restano esclusi dall’iniziativa i mutui con un ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi. Cosi’, ad esempio, se esiste un ritardo di 150 giorni, ma poi la rata viene pagata e poi viene registrato un nuovo stop di altri 150 giorni, il mutuo risulta idoneo per la sospensione.
Al cliente - spiega l’Abi - non possono invece essere mai addebitate commissioni o oneri di alcun genere (salvo gli interessi contrattuali e gli interessi di mora secondo le modalita’ previste nel documento per le operazioni di sospensioni dei mutui. Mentre la banca aderente all’iniziativa, non puo’ rifiutare la sospensione delle rate dei mutui qualora il finanziamento e gli eventi rispondano ai requisiti previsti.
Non esiste un termine per l’adesione all’iniziativa,. Tuttavia le banche sono invitate a aderire tempestivamente nell’ottica di favorire la clientela in difficolta’.
Infine, conclude l’Abi, possono essere esclusi dalla misura di sospensione i mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio, purche’ questa polizza copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace in questo periodo.
Fonte MIaeconomia.it
 
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