 Tempo di vacanza. Sempre piu’ italiani in vista delle ferie e, complice la crisi, stanno decidendo di prendere in affitto un appartamento che fa risparmiare sicuramente un po’ di quattrini rispetto alla villeggiatura in albergo. Ma sono molte le situazione da dover gestire quando si prende in locazione una casa per un breve periodi: anche le piu’ piccole inezie potrebbero infatti generare discussioni, contestazioni e possibili controversie legali.
E allora, prima di firmare il contratto di locazione, o prima di dare i soldi dell’affitto al proprietario e’ bene fare attenzione ad alcune semplici regole proposte da Adiconsum.
In primis, l’associazione dei consumatori spiega che il contratto non va registrato se il periodo di locazione e’ inferiore ai trenta giorni. Quindi non c’e’ l’obbligo di pagare la tassa di registrazione. La locazione, inoltre, dovrebbe avvenire tramite imprenditore, senza precludere pero’ al privato la possibilita’ di affittare il proprio appartamento o di prolungare la durata del contratto oltre i tre mesi.
Capitolo a parte per i consigli pratici che Adiconsum suggerisce a quanti decidessero di non incappare in spiacevoli sorprese una volta entrati nella casa presa in affitto.
Prima di prendere qualsiasi decisione e’, quindi, bene informarsi sullo stato dell’immobile visitandolo possibilmente di persona oppure visionandolo tramite foto o filmati. Ma va anche detto che in caso di mancata rispondenza a quanto promesso, e’ possibile denunciare subito le difformita’ a mezzo raccomandata A.R. al proprietario/agenzia con la richiesta di risarcimento, e all’Ufficio Comunale e Provinciale del turismo.
Una volta trovata la casa che soddisfa tutte le nostre richieste e si decide di prenderla in affitto il consiglio e’ di stipulare il contratto in forma scritta (anche se non e’ obbligatorio) per cautelarsi e poter cosi’ dimostrare il contenuto dell’accordo nel caso di eventuali controversie, inserendo nello stesso il maggior numero di informazioni possibili.
E tra queste ci sono nome, cognome e indirizzo del proprietario o dell’agenzia intermediaria, la descrizione dettagliata dell’immobile con il numero dei vani, l’indicazione degli accessori e dei servizi compresi nel canone di locazione (giardino, box, posto barca, cambio biancheria, ecc.), la descrizione dell’arredamento e degli altri accessori (elettrodomestici, biancheria, stoviglie, ecc.), la descrizione dei servizi in dotazione, quali acqua calda, acqua comunale, luce, gas, riscaldamento/climatizzazione, telefono, avendo cura di prendere nota della lettura dei contatori.
Conviene, altresi’, specificare quali servizi sono inclusi nel prezzo pattuito e quali dovranno essere pagati a parte a consumo o forfetari.
E, sempre per una maggiore sicurezza, prima di sottoscrivere il contratto meglio assicurarsi che l’immobile e’ coperto da polizza assicurativa per i rischi legati all’utilizzazione (incendio, furto, responsabilita’ civile, ecc.).
Al momento della consegna delle chiavi, prima di firmare la specifica degli apparecchi/accessori presenti, il consiglio e’ di controllarne l’esistenza e il funzionamento e, nel caso di difformita’ o anomalie farle rilevare subito e annotarle nella nota per evitare discussioni e richieste di risarcimento al momento della riconsegna dell’immobile.
E sempre per dormire sogni tranquilli e’ bene anche effettuare la lettura delle utenze per conteggiare i consumi se debbono essere pagati a parte.
Ma se durante la locazione si dovesse verificare l’urgenza di lavori di manutenzione per una durata che supera un sesto dell’intero periodo di locazione, il conduttore avra’ diritto ad un riduzione del canone di affitto. Mentre se l’immobile divenisse inservibile causa un grave guasto (elettrico, idrico, ecc.) il conduttore ha diritto alla restituzione dell’intero canone, oltre al risarcimento per la vacanza rovinata.
Finita la vacanza, al momento di lasciare l’immobile, quando il proprietario o l’agenzia immobiliare verificheranno le condizioni dell’immobile, meglio farsi rilasciare una ricevuta della regolare riconsegna e farsi restituire l’eventuale deposito cauzionale versato.
Fonte miaecnomia.it |