Cessione del quinto

,

delega di pagamento

,

finanziamento


Fai la tua scelta...puoi fidarti
informativa sulla privacy
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, e nel rispetto dell'articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, FINCOMPANY La informa che i dati da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli obblighi di Legge sopra citati.
In base all'articolo 1, comma 2, lettera B, della legge 675/1996 per trattamento deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati".

Contatta Fincompany S.p.A.
Tel. 081.2253111
Fax 081.281053

info@fin-company.it

Cerca nel sito:
Google:Yahoo:MSN:
 
  Questo sito é segnalato su
  Aggregatore
  Notizie del Giorno
  Notizie del Giorno
  Yourpage live news aggregator

Cessione del quinto
dello stipendio

news
 
 

14/06/2010 - Il 16 giugno c'e' la scadenza dell'Ici

Si avvicinano a grandi passi le prime due scadenze del mese di giungo. Date importanti per i contribuenti che devono mettersi in regola con il fisco.

In particolare martedi’ 15 e’ l’ultimo giorno utile per i Centri di assistenza fiscale (Caf) e per i professionisti abilitati per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.
I commercianti al minuto e assimilati devono, invece, procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di maggio 2010 per le quali e’ stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Ed ancora. I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio 2010, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Capitolo a parte per mercoledi’ 16 giugno.
Sono chiamate in cassa le persone fisiche, le societa’ semplici, le societa’ di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico 2010 per effettuare il versamento, in un’unica soluzione o come prima rata, delle imposte Irpef e Irap a titolo di saldo per l’anno 2009 e di primo acconto per l’anno 2010;
Ma lo stesso giorno scade anche il termine per pagare la prima rata dell’Ici. Anche se l’imposta comunale sugli immobili riguarda una platea meno ampia rispetto ad alcuni anni fa, e’ comunque bene ricordare le regole per determinare l’importo dovuto e le modalita’ di pagamento.
In particolare, tutti i proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, sono tenuti al versamento dell’acconto per l’anno 2010 che va effettuato utilizzando un bollettino di conto corrente postale, intestato al Concessionario, presso gli uffici postali o tramite le banche. In alternativa, si puo’ utilizzare anche il modello F24 telematico.
Il versamento non va, invece, effettuato per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cosiddetta prima casa, ad eccezione delle unita’ immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per questi immobili di lusso, per le ville e per i castelli continua, invece, va applicata la precedente detrazione di 103,29 euro o quella eventualmente prevista dal Comune.
Va, infatti, sottolineato che spetta sempre all’amministrazione comunale dettare le regole. Potrebbe, quindi, accadere che un Comune decida di riconoscere l’esenzione anche nel caso di abitazioni date in uso a familiari non in linea retta.
Niente Ici, inoltre, nei limiti stabiliti dall’ente locale, per cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all’appartamento che non sconta il tributo.
Un’esenzione che vale anche per l’ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura.
Stesso trattamento per i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell’immobile coniugale, almeno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso comune, utilizzato come prima casa.
Infine, la sanzione. Quella prevista per il tardivo o mancato pagamento e’ pari al 30% dell’imposta dovuta. Se poi il contribuente regolarizza la sua posizione entro 30 giorni dalla scadenza tramite il ravvedimento breve, per chiudere i conti e’ sufficiente un dodicesimo della sanzione ordinaria (2,5% dell’imposta non versata).
Fonte Miaeconomia.it
 
Bookmark and Share
» Torna indietro