 Ha spento la sua prima candelina l’Arbitro Bancario Finanziario, vale a dire il sistema di risoluzione che dal 15 ottobre 2009 ha preso il posto dell’Ombudsman per aiutare banche, intermediari e clientela a trovare una soluzione a controversie e reclami su conti correnti, mutui, confidi, prestiti personali, carte di credito (anche revolving) o cessione del quinto.
Una figura indipendente voluta dalla Banca d’Italia e prevista dal Testo unico bancario che offre un’alternativa piu’ semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, dal momento che rappresenta un’alternativa stragiudiziale.
In altre parole, quando si e’ indispettiti con la banca o con l’ufficio postale perche’ si ritiene di aver subito un torto o di essere stati soggetti ad un comportamento scorretto di un qualunque operatore finanziari, e’ possibile rivolgersi a questo organismo indipendente e imparziale che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto.
Un meccanismo che i clienti di banche e poste hanno apprezzato. In attesa del rapporto ufficiale sui risultati del primo anno di attivita’, che dovrebbe essere pubblicato nel corso della Giornata del risparmio, il 28 ottobre, si puo’ ricordare che fino ad aprile sono arrivati oltre 2.600 ricorsi nei tre collegi: in testa Milano con il 44% dei ricorsi, seguita da Roma con il 35% e da Napoli con il 22%. Anche se, nonostante la valanga di ricorsi, le decisioni prese sono state un po’ piu’ di 1.200, di cui il 42% a Milano, il 35% a Roma e il 23% a Napoli.
Va, quindi, ricordato che l’arbitrato nasce da un accordo delle parti, che puo’ essere preesistente all’insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro). Quindi il cliente puo’ rivolgersi all’Abf solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario.
Mentre le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento e’ comunque reso pubblico. Se, invece, il cliente non rimane soddisfatto delle decisioni, puo’ sempre rivolgersi al giudice.
Possono ricorrere a questo organismo tutti coloro che hanno attualmente o hanno avuto in passato un rapporto contrattuale con una banca o con un intermediario finanziario, anche senza l’assistenza di un avvocato. Ma le questioni non possono pero’ riguardare comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Inoltre tutte le controversie devono avere come oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro. Non ci sono, invece, limiti di importo se si vogliono accertare diritti, obblighi e facolta’ (come la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo).
Non ci si puo’, invece, rivolgere all’arbitro se le controversie riguardano servizi e attivita’ di investimento quali la compravendita di azioni o obbligazioni, ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob.
Per quanto riguarda, infine, le modalita’ di presentazione del ricorso all’Arbitro, la procedura di risoluzione della controversia si svolge esclusivamente in forma scritta, versando un contributo spese di 20 euro, sulla base della documentazione fornita dalle parti. L’acquisizione di tale documentazione e’ curata dalla Segreteria tecnica nel corso dell’istruttoria. Non e’ pertanto possibile rivolgersi di persona per esporre fatti o esprimere valutazioni.
Fonte Miaeconomia.it |