 Tempo scaduto per le compagnie assicurative: dal 15 luglio sono entrate in vigore le nuove regole sulla vendita delle polizze a distanza dell’Rc auto o di altri prodotti. Cosi’ come e’ stato deliberato nel regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo danni che per quello vita.
Le assicurazioni e gli intermediari hanno quindi avuto tre mesi di tempo per adeguarsi a questi cambiamenti che ora li obbligano ad un comportamento di maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori quando vendono loro i contratti via Internet o al telefono. Un comparto che interessa sempre più clienti che decide di assicurarsi on line per le tariffe piu’ vantaggiose.
In particolare, le norme prevedono due grandi novita’: addetti al call center più preparati e lo stop ai filtri telefonici o telematici contro i clienti piu’ rischiosi.
Per quanto riguarda gli operatori, l’Isvap ha obbligato le compagnie ad una maggiore competenza. Gli addetti devono fornire il proprio codice identificativo, dare le informazioni in modo chiaro e puntuale, possedere adeguate conoscenze professionali e seguire dei corsi di aggiornamento periodici. Ed anche se il call center e’ in outsourcing, l’impresa deve ora assumersi la piena responsabilita’ per l’operato degli addetti, nominando al proprio interno un responsabile al quale il cliente possa rivolgersi.
Capitolo a parte per la selezione degli assicurati. Il regolamento precisa che alle imprese e’ vietato discriminare i clienti in funzione dei parametri di rischio, con filtri telefonici o informatici. Non potra’, quindi, piu’ capitare che non si possa contattare un numero verde da una certa provincia del Sud perche’ fa parte di una tipologia di rischio elevata.
L’Isvap ha anche vietato il collocamento di contratti di assicurazioni senza il preventivo consenso del cliente, come nei casi di polizze incluse in prodotti o servizi di altro genere, offerti tramite generiche telefonate promozionali. Un meccanismo usato soprattutto nella vendita di biglietti e nei finanziamenti.
E’ previsto, inoltre, il diritto a ricevere su carta o formato elettronico il fascicolo informativo prima della conclusione del contratto cosicche’ il cliente possa restituirlo debitamente firmato. Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza puo’ comunque essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.
Con riferimento all’Rc auto si precisa che il contrassegno e il certificato assicurativo devono pervenire all’assicurato entro cinque giorni dal pagamento. Nel frattempo il cliente puo’ circolare con la quietanza di pagamento o con la dichiarazione rilasciata dall’impresa o con la ricevuta del pagamento.
Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.
Fonte miaeconomia.it |