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23/12/2009 - Prima casa, sempre obbligatoria la residenza

Non ci sono eccezioni alla regola quando si parla di agevolazioni sulla prima casa: il trasferimento della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile acquistato deve avvenire entro il termine stabilito dalla legge. Nessuna attenuante o colpe improprie salveranno il contribuente, dal momento che il fisco non sentira’ altre ragioni. Cosi’, se il cambio di residenza avviene fuori tempo massimo, decadranno i benefici previsti in tema di imposta di registro.

Questo il principio di diritto che e’ stato ribadito dall’ordinanza della sezione tributaria della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del fisco, rovesciando la decisione della commissione tributaria regionale della Toscana.
La storia e’ nota.
La vertenza riguarda il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro spettante per l’acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’acquisto, entro il termine di un anno (termine vigente all’epoca dei fatti; attualmente e’ un anno e mezzo).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria in prima istanza, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto di questo limite di tempo, dal momento che il trasferimento di residenza era stato conseguito tardivamente anche se - si legge nella sentenza - “il contribuente…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi, quando possibile, abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata”.
Una decisione che non ha soddisfatto pero’ l’Agenzia delle Entrate che ha, quindi, presentato ricorso per Cassazione. E da qui la nuova sentenza dei supremi giudici che hanno fornito un’interpretazione restrittiva della norma agevolativa per l’acquisto della prima casa, affermando che “il contribuente che ha eseguito dei lavori di ristrutturazione nell’immobile e chiesto l’abitabilita’, ma che ha ottenuto il trasferimento della residenza solo dopo lo scadere del termine fissato dalla norma, perde il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale in esame”.
Secondo la Corte, infatti, “le norme sulle agevolazioni fiscali, proprio perche’ prevedono benefici per i contribuenti, vanno lette in senso restrittivo e nessuna rilevanza giuridica puo’ essere riconosciuta alla realta’ fattuale”. Di conseguenza, “anche se gli acquirenti si sono adoperati per abitare l’immobile nell’immediato futuro e trasferito la residenza non appena e’ stato rilasciato il permesso di abitabilita’, cio’ non e’ sufficiente per fruire comunque dell’agevolazione fiscale”.
Resta, quindi, presupposto fondamentale per la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Va, altresi’, ricordato che il contribuente perdera’ i benefici di acquisto per la prima casa anche quando ad un controllo risultera’ che e’ stato dichiarato il falso in merito ai requisiti sul possesso di altri immobili o l’abitazione risulta venduta o donata prima che sia passato il termine di cinque anni dalla data di acquisto, e entro un anno non e’ stato fatto il rogito per l’acquisto di un’altra casa: il preliminare non basta.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonche’ l’applicazione di una sanzione, pari al 30% dell’imposta stessa.
Fone Miaeconomia.it
 
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