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04/01/2011 - Rimborso spostato in caso di difficolta'

Stop alle rate del mutuo per domande presentate entro il 31 gennaio 2011. In sostanza si tratta di una misura straordinaria di sospensione del piano di rimborso per le famiglie che si trovino in difficoltà, grazie alla quale è possibile richiedere un blocco temporaneo del pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi se nel biennio 2009-2010 si è verificato un evento grave quale: perdita dell'occupazione, morte, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso nella cassa integrazione. L'Abi ha però annunciato di voler prorogare di altri sei mesi la moratoria su questo tipo di debiti, con una ridefinizione dei dettagli della misura stessa.

Intanto, fino al 31 gennaio, possono partecipare alla procedura tutti i contratti di mutuo, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione del l'abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto). Il cliente inoltre dovrà avere un reddito imponibile non superiore a 40mila euro annui (riferito al singolo mutuatario), per un capitale non superiore a 150mila euro di mutuo. Il piano, con l'accordo sottoscritto nel novembre 2009 tra associazioni dei consumatori e Abi, prevede la sospensione anche in caso di ritardo nel pagamento della rata non superiore a 180 giorni consecutivi. In tal modo, la banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente o comunica l'eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.

La procedura comporta il vantaggio di bloccare i pagamenti, ma si ricorda che nel periodo di sospensione gli interessi pattuiti continuano a maturare e dovranno essere rimborsati dal cliente in misura diversa a seconda che lo stop sia stato richiesto esclusivamente per la quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

Fonte Sole24ore.com

 
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