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03/01/2011 - Sic, iscritti solo con preavviso

Non solo l’iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria e’ lecita solamente se ne e’ stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento, ma i dati presenti in queste banche dati - che contengono le informazioni sull’affidabilita’ finanziaria di chi ha richiesto il prestito - devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati.

 

Queste le due disposizioni ribadite a chiare lettere dal Garante per la protezione dei dati personali che in una recente pronuncia (www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1556693) ha fatto cancellare da un Sic i dati relativi ad un finanziamento chiesto da un cittadino. L’interessato, al momento di richiedere un mutuo ipotecario, aveva infatti scoperto di essere stato iscritto, a sua insaputa, come cattivo pagatore da una finanziaria dalla quale aveva in passato ricevuto un prestito.

 

La storia e’ nota.

Nel corso dell’istruttoria, la finanziaria ha sostenuto che l’iscrizione dell’interessato per una “sofferenza realmente esistita e mai sanata” era stata determinata dal fatto che il cliente aveva corrisposto solo trentacinque rate su trentasei previste dal piano di restituzione. Il beneficiario del finanziamento, invece, ha potuto dimostrare di aver pagato tutte le rate previste, delle quali una, presumibilmente per errore, non era stata registrata dalla finanziaria.

 

E’ emerso, inoltre, che nonostante il finanziamento si fosse estinto gia’ nel febbraio 2003, l’annotazione nei sistemi di informazioni creditizie risultava avvenuta solo nel luglio 2008 e che, nel periodo intercorso, il cliente non aveva ricevuto alcun sollecito per presunti ritardi nei pagamenti, ne’ alcun preavviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic.

 

Ma il Garante, nel motivare il provvedimento (relatore Giuseppe Chiaravalloti) con il quale ha imposto alla finanziaria di far cancellare dal Sic i dati relativi al finanziamento del suo vecchio cliente, ha ricordato che il Codice di deontologia e buona condotta per sistemi informativi prevede che, in caso di ritardi nei pagamenti, il consumatore debba essere sempre avvisato preventivamente dell’imminente segnalazione in centrali rischi e che tali banche dati debbano contenere solo informazioni personali esatte e aggiornate.

 

Una pronuncia che ora potrebbe trasformarsi nel piu’ bel regalo di Natale mai ricevuto da milioni di italiani che si sono ritrovati iscritti nei Sic senza esserne mai stati informati. Basti pensare che secondo Adusbef e Federconsumatori si potrebbe trattare perfino del 50% dei dati raccolti e custoditi nelle banche dati.

 

Le due associazioni dei consumatori chiedono, quindi, “alle varie Crif ed ai Sic di togliere dalle loro banche dati posizioni non comunicate agli interessati e al Garante della Privacy di effettuare ispezioni a campione per far bonificare le posizioni detenute illegalmente da parte di soggetti privati che non solo non hanno mai comunicato ai cittadini tali iscrizioni nei loro registri, ma che addirittura non rispondono neppure alle sacrosante richieste di informazione e di cancellazioni rivolte dagli stessi consumatori danneggiati, che scoprono di essere cattivi pagatori quando si vedono negare un prestito o un finanziamento”.

 

Intanto va ricordato che e’ sempre possibile ottenere gratuitamente la cancellazione di un dato ritenuto errato e la sostituzione con il dato corretto rivolgendosi all’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione oppure rivolgendosi direttamente al Sic. Mentre l’informazione sul ritardo di pagamento verra’ cancellata da Crif automaticamente, decorsi i tempi di conservazione fissati dalla legge: dopo 1 anno dalla regolarizzazione, se il ritardo di pagamento ha riguardato al massimo 2 rate (e nel caso non si registrino successivi ritardi) o dopo 2 anni dalla regolarizzazione, quando il ritardo di pagamento ha riguardato piu’ di 2 rate o si e’ prolungato per piu’ di 2 mesi (e nel caso non si registrino successivi ritardi).

Fonte Miaeconomia.it

 
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